Art. 10.
                     Opere di pronto intervento

1.  Le  opere  definite  di  pronto intervento dall'art. 13, comma 3,
della  legge  regionale  n.  27/2004  possono essere realizzate senza
autorizzazione  per  il  vincolo  idrogeologico previsto dall'art. 5,
della  legge  regionale  n.  27/2004, purche': a) non siano trascorsi
piu' di sei mesi dal verificarsi del danno o dell'evento calamitoso;
b)  sia  stata  inviata  comunicazione ai comuni e al Corpo forestale
dello Stato, di seguito denominato CFS, competenti per territorio;
c) sia rilasciato parere favorevole da parte dell'ente forestale;
d)  siano state rilasciate le autorizzazioni eventualmente prescritte
in  materia paesaggistica, ambientale, di governo del territorio e di
lavori pubblici.
2.  Alla richiesta di parere deve essere allegato il progetto tecnico
di intervento e l'atto di approvazione del progetto stesso.