Art. 10. Opere di pronto intervento 1. Le opere definite di pronto intervento dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico previsto dall'art. 5, della legge regionale n. 27/2004, purche': a) non siano trascorsi piu' di sei mesi dal verificarsi del danno o dell'evento calamitoso; b) sia stata inviata comunicazione ai comuni e al Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato CFS, competenti per territorio; c) sia rilasciato parere favorevole da parte dell'ente forestale; d) siano state rilasciate le autorizzazioni eventualmente prescritte in materia paesaggistica, ambientale, di governo del territorio e di lavori pubblici. 2. Alla richiesta di parere deve essere allegato il progetto tecnico di intervento e l'atto di approvazione del progetto stesso.