Art. 12.
                  Validita' del permesso di taglio

1.   Il   permesso   di   esecuzione   di  tagli  o  altre  attivita'
selvicolturali  e'  di  ventiquattro  mesi  dalla presentazione della
denuncia  di  inizio  attivita' di cui all'art. 9 o dall'acquisizione
dell'autorizzazione  ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. 2. Qualora sia
predisposto  il  piano  di utilizzazione forestale ai sensi dell'art.
14, comma 5, la validita' del permesso di taglio e' di cinque anni.