Art. 12. Validita' del permesso di taglio 1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attivita' selvicolturali e' di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. 2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'art. 14, comma 5, la validita' del permesso di taglio e' di cinque anni.