Art. 13. Dichiarazione di conformita' tecnica 1. Sono accompagnate da una dichiarazione di conformita' tecnica le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attivita' di cui all'art. 9 relative, in entrambi i casi, a tagli o ad altre attivita' selvicolturali da realizzare su superfici che siano contemporaneamente: a) di almeno duemila metri quadrati di superficie; b) all'interno di boschi in comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT); c) in aree in cui l'ente forestale competente e' una provincia. 2. La dichiarazione di conformita' tecnica non e' necessaria qualora, ai sensi degli articoli 14 e 15, sia previsto il progetto o la relazione di taglio. 3. La dichiarazione di conformita' tecnica attesta la conformita' dell'intervento richiesto al presente regolamento e, ove esistente, al piano di indirizzo forestale. La dichiarazione e' compilabile per via informatica nell'ambito della procedura informatizzata con i seguenti contenuti tecnici: a) ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, eta' media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalita' tecniche per ottenere la rinnovazione; b) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo; c) metodo di esbosco. 4. Il piano di indirizzo forestale puo', con riferimento all'intero territorio ad esso assoggettato: a) rendere non necessaria la presentazione della dichiarazione di conformita' tecnica; b) prevedere la dichiarazione di conformita' tecnica anche nel caso di comunita' montane e parchi; c) modificare la soglia oltre la quale vale l'obbligo della presentazione della dichiarazione di conformita' tecnica.