Art. 13.
                Dichiarazione di conformita' tecnica

1.  Sono  accompagnate da una dichiarazione di conformita' tecnica le
istanze  di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce
di inizio attivita' di cui all'art. 9 relative, in entrambi i casi, a
tagli  o ad altre attivita' selvicolturali da realizzare su superfici
che  siano contemporaneamente: a) di almeno duemila metri quadrati di
superficie;
b)   all'interno   di   boschi   in   comuni  di  pianura  o  collina
(classificazione ISTAT);
c) in aree in cui l'ente forestale competente e' una provincia.
2. La dichiarazione di conformita' tecnica non e' necessaria qualora,
ai  sensi  degli  articoli  14  e  15,  sia previsto il progetto o la
relazione di taglio.
3.  La  dichiarazione  di  conformita' tecnica attesta la conformita'
dell'intervento  richiesto  al presente regolamento e, ove esistente,
al  piano di indirizzo forestale. La dichiarazione e' compilabile per
via  informatica  nell'ambito  della  procedura  informatizzata con i
seguenti contenuti tecnici:
a)  ubicazione  e  superficie  del bosco da tagliare, tipo forestale,
specie   legnosa,  eta'  media,  sistema  selvicolturale  utilizzato,
provvigione  e  ripresa  stimata,  modalita' tecniche per ottenere la
rinnovazione;
b) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per
le  fustaie  e  per  la  componente  a  fustaia  delle forme miste di
governo;
c) metodo di esbosco.
4.  Il  piano di indirizzo forestale puo', con riferimento all'intero
territorio ad esso assoggettato:
a)  rendere  non  necessaria  la presentazione della dichiarazione di
conformita' tecnica;
b)  prevedere  la dichiarazione di conformita' tecnica anche nel caso
di comunita' montane e parchi;
c)   modificare  la  soglia  oltre  la  quale  vale  l'obbligo  della
presentazione della dichiarazione di conformita' tecnica.