Art. 14. Progetto di taglio 1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attivita' di cui all'art. 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo, con i seguenti contenuti: a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, eta' media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalita' tecniche per ottenere la rinnovazione; b) eventuali rischi ambientali e misure adottate; c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo; d) relazione sui metodi di esbosco; e) cartografia catastale; f) corografia; g) cartografia indicante il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi; h) indicazione dell'esecutore delle attivita' selvicolturali. 2. Qualora l'esecutore delle attivita' selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'art. 19, della legge regionale n. 27/2004 la superficie boscata oltre la quale e' necessario il progetto di taglio e' elevata a sei ettari. 3. Qualora l'esecutore delle attivita' selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo puo' essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purche' prima che abbia inizio l'attivita' selvicolturale. 4. Nel caso di enti pubblici, la relazione di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare. 5. Sono altresi' accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'art. 7 che prevedono l'esecuzione di attivita' selvicolturali. 6. In caso di utilizzazioni su superfici di oltre dieci ettari, il progetto di taglio puo' prevedere un piano di utilizzazione forestale, che consiste in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di massimo cinque anni. 7. Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.