Art. 14.
                         Progetto di taglio

1.  Le  istanze  di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le
denunce   di  inizio  attivita'  di  cui  all'art.  9  relative  agli
interventi  di utilizzazione forestale che interessino superfici pari
o  superiori  a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da
un  progetto  di  taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo,
con  i  seguenti  contenuti:  a)  relazione,  con  cui  si  specifica
ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie
legnosa, eta' media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e
ripresa stimata, modalita' tecniche per ottenere la rinnovazione;
b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per
le  fustaie  e  per  la  componente  a  fustaia  delle forme miste di
governo;
d) relazione sui metodi di esbosco;
e) cartografia catastale;
f) corografia;
g)  cartografia  indicante  il tipo e gli ordini spaziali e temporali
degli interventi;
h) indicazione dell'esecutore delle attivita' selvicolturali.
2.  Qualora l'esecutore delle attivita' selvicolturali sia un'impresa
boschiva  iscritta all'albo di cui all'art. 19, della legge regionale
n.  27/2004  la  superficie  boscata  oltre la quale e' necessario il
progetto di taglio e' elevata a sei ettari.
3. Qualora l'esecutore delle attivita' selvicolturali non sia noto al
momento  della  presentazione  del  progetto,  il suo nominativo puo'
essere  comunicato  all'ente  forestale  in un secondo tempo, purche'
prima che abbia inizio l'attivita' selvicolturale.
4.  Nel  caso di enti pubblici, la relazione di taglio contiene anche
il  verbale  di  stima  del  prezzo  di macchiatico o di vendita e il
capitolato d'oneri generale o particolare.
5.  Sono altresi' accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui
all'art. 7 che prevedono l'esecuzione di attivita' selvicolturali.
6.  In  caso  di utilizzazioni su superfici di oltre dieci ettari, il
progetto   di   taglio  puo'  prevedere  un  piano  di  utilizzazione
forestale,  che  consiste  in  un  crono-programma  dettagliato degli
interventi previsti in un periodo di massimo cinque anni.
7.   Al   termine   dell'intervento,   il   progettista   redige  una
dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto
e la invia all'ente forestale.