Art. 15.
                         Relazione di taglio

1.  Le  istanze  di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le
denunce   di  inizio  attivita'  di  cui  all'art.  9  relative  agli
interventi  di  utilizzazione  forestale  e  ai diradamenti di boschi
assoggettati   al  piano  di  assestamento  forestale,  di  qualsiasi
superficie  o  entita', conformi alle previsioni dei piani approvati,
sono  accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un
dottore  forestale  o  agronomo.  2.  La  relazione di cui al comma 1
contiene:
a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
b)   relazione   di   conformita'  dell'intervento  proposto  con  le
prescrizioni e le previsioni del piano;
c) piedilista di contrassegnatura o martellata (obbligatorio solo per
le  fustaie  e  per  la  componente  a  fustaia  delle forme miste di
governo).
3.  Nel  caso  di  utilizzazioni  e  diradamenti  che interessino una
superficie  inferiore  a  un ettaro e mezzo, la relazione puo' essere
redatta da una guardia boschiva comunale.
4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano anche ai
territori  assoggettati  ai piani di indirizzo forestale, se previsto
dagli stessi.