Art. 15. Relazione di taglio 1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attivita' di cui all'art. 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entita', conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio; b) relazione di conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano; c) piedilista di contrassegnatura o martellata (obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo). 3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione puo' essere redatta da una guardia boschiva comunale. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.