Art. 17. C o n t r o l l i 1. I tagli e le altre attivita' selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 23, della legge regionale n. 27/2004, riguardante: a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentativita' individuati dai singoli enti forestali, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attivita' selvicolturali. Il campione e' estratto, da ogni singolo ente forestale, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione e' costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio e' in corso di validita' e da tutte le istanze il cui permesso di taglio e' scaduto da meno di un anno; b) tutti i tagli e le altre attivita' selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 13,14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza; c) tutti i tagli e le altre attivita' selvicolturali per i quali siano state impartite prescrizioni tecniche da parte dell'ente forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale. 2. Gli enti competenti informano la giunta regionale circa l'esito dei controlli.