Art. 17.
                         C o n t r o  l l i

1.  I  tagli  e  le  altre attivita' selvicolturali sono sottoposte a
controllo   annuale  da  parte  degli  enti  forestali,  che  possono
avvalersi  degli  altri  soggetti  competenti  ai sensi dell'art. 23,
della legge regionale n. 27/2004, riguardante: a) un campione, scelto
a   caso   o   eventualmente   in   parte   in   base  a  fattori  di
rappresentativita'  individuati  dai  singoli  enti  forestali,  pari
almeno  al due per cento delle istanze di taglio o di altre attivita'
selvicolturali.  Il  campione  e'  estratto,  da  ogni  singolo  ente
forestale, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza.
Tale popolazione e' costituita da tutte le istanze il cui permesso di
taglio e' in corso di validita' e da tutte le istanze il cui permesso
di taglio e' scaduto da meno di un anno;
b)  tutti  i tagli e le altre attivita' selvicolturali iniziati senza
presentazione  di  regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e
9,  o  senza  presentazione  degli allegati prescritti dagli articoli
13,14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;
c)  tutti  i  tagli  e  le altre attivita' selvicolturali per i quali
siano  state  impartite  prescrizioni  tecniche  da  parte  dell'ente
forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale.
2.  Gli  enti  competenti informano la giunta regionale circa l'esito
dei controlli.