Art. 18.
                           S a n z i o n i

1.  Le  violazioni  delle  disposizioni del presente regolamento sono
soggette,  alle  sanzioni amministrative previste dall'art. 23, della
legge  regionale n. 27/2004. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'art.
23,  comma  10,  della  legge  regionale n. 27/2004, i proventi delle
sanzioni  previste  dai  restanti  commi  dello  stesso articolo sono
destinati:
a)  alle  cure  colturali  dei  boschi  previste dalla pianificazione
forestale;
b)  ad  opere di pronto intervento di cui all'art. 13, comma 3, della
legge regionale n. 27/2004;
c) alla creazione di nuovi boschi;
d)  alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
esistenti.