Art. 18. S a n z i o n i 1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'art. 23, della legge regionale n. 27/2004. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 10, della legge regionale n. 27/2004, i proventi delle sanzioni previste dai restanti commi dello stesso articolo sono destinati: a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale; b) ad opere di pronto intervento di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004; c) alla creazione di nuovi boschi; d) alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti.