Art. 19.
                        Ripristino dei luoghi

1.  Ai sensi dell'art. 23, commi 2-ter e 12, della legge regionale n.
27/2004,  chiunque  distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo e'
tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il
trasgressore  non  ottemperi,  gli  enti  forestali,  previa diffida,
dispongono  l'esecuzione  degli  interventi  con  oneri  a carico del
trasgressore stesso.