Art. 19. Ripristino dei luoghi 1. Ai sensi dell'art. 23, commi 2-ter e 12, della legge regionale n. 27/2004, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo e' tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.