Art. 23.
                             Conversioni
1.  La  conversione del bosco da fustaia a ceduo e' vietata: a) nelle
fustaie esistenti;
b) nei cedui gia' sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
c)  nei  boschi  di  neoformazione  di qualsiasi natura, formatisi in
seguito   all'abbandono   di   pascoli   e  coltivi  che  abbiano  le
caratteristiche  di bosco ai sensi dell'art. 3, della legge regionale
n. 27/2004.
2.  Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del
bosco  da fustaia a ceduo e' permessa nelle stazioni, individuate dai
piani  di  indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale,
che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) accentuata acclivita', indicativamente superiore a 35 gradi;
b)  dissesto  provocato  anche  dall'eccessivo  peso  o  dall'altezza
elevata dei fusti.
3.  Sono  avviati  a  fustaia i boschi di neoformazione costituiti in
prevalenza  da  latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia,
rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano,
tiglio,  ontano  nero.  I  piani  di indirizzo forestale o i piani di
assestamento  forestale  possono  prevedere  motivate  eccezioni  per
motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.
4.  Per  motivi  di  rilevante  difesa  fitosanitaria  e  su proposta
motivata  del  servizio  fitosanitario  regionale, gli enti forestali
possono  autorizzare,  con le modalita' di cui all'art. 7, deroghe al
divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.