Art. 23. Conversioni 1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo e' vietata: a) nelle fustaie esistenti; b) nei cedui gia' sottoposti ad avviamento all'alto fusto; c) nei boschi di neoformazione di qualsiasi natura, formatisi in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi che abbiano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 27/2004. 2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo e' permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: a) accentuata acclivita', indicativamente superiore a 35 gradi; b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti. 3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo. 4. Per motivi di rilevante difesa fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalita' di cui all'art. 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.