Art. 24.
      Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito
1.  Ai  fini  del mantenimento e dell'incremento della biodiversita',
sia  nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e
il  rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni
duemilacinquecento metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto
a  utilizzazione.  Gli  alberi  possono  essere  rilasciati a gruppi.
L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle
fustaie  o  dei cedui. 2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a
cura  dell'utilizzatore  con  un bollo di vernice gialla indelebile o
mediante  apposito  contrassegno  con numerazione progressiva fornito
dall'ente forestale.
3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a)  essere  in  buone  condizioni  vegetative; sono tollerate piccole
cavita', che non compromettano la stabilita' della pianta, utilizzate
o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
c)  essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati
e affrancati;
d) essere di buon aspetto paesaggistico.
4.  Gli  alberi  rilasciati non possono essere tagliati e, in caso di
morte,   devono  essere  sostituiti  in  occasione  della  successiva
utilizzazione.
5.  Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine
e delle riserve.