Art. 24. Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito 1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversita', sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni duemilacinquecento metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. 2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale. 3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavita', che non compromettano la stabilita' della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali; b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti; c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati; d) essere di buon aspetto paesaggistico. 4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione. 5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.