Art. 26.
               Raccolta del terriccio e della lettiera
1.  E'  permessa  la  raccolta  di lettiera esclusivamente: a) a fini
agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;
b)  a  fini  di  prevenzione  degli  incendi,  da  parte dei soggetti
competenti  o  interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici,
ferrovie e strade.
2.   Gli   istituti  scientifici  o  scolastici  possono  raccogliere
quantitativi  molto  limitati  di  terriccio  o  di  lettiera ai fini
didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione
all'ente  forestale,  in  cui siano specificati tempi, luogo, metodo,
finalita' e quantitativo oggetto di prelievo.