Art. 26. Raccolta del terriccio e della lettiera 1. E' permessa la raccolta di lettiera esclusivamente: a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti; b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade. 2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalita' e quantitativo oggetto di prelievo.