Art. 27.
           Raccolta di materiale di propagazione forestale
e  boschi  da  seme  1.  La  raccolta  di  materiale  di propagazione
forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine e' vietata salvo
autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalita' di
cui  all'art.  7;  nella richiesta sono specificate le specie oggetto
della  raccolta,  il  loro  numero  approssimativo  o  la  superficie
interessata,  il luogo, i metodi e le finalita' della raccolta. 2. E'
permessa  la  raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di
propagazione  forestale  a  fini didattici, di studio o di educazione
ambientale, purche' con il consenso del proprietario o conduttore del
bosco.