Art. 27. Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme 1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine e' vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalita' di cui all'art. 7; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalita' della raccolta. 2. E' permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purche' con il consenso del proprietario o conduttore del bosco.