Art. 28. Potature e tagli delle ceppaie 1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. 2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcature, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalita' o la stabilita' delle piante. 3. La potatura e' eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi. 4. La spalcatura nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto. 5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. 6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non piu' di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.