Art. 28.
                   Potature e tagli delle ceppaie
1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno
senza  obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6,
7,  8  e 9. 2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di
allevamento  o  spalcature,  la  potatura  di  rimonda del secco o di
eliminazione  di  rami  che  creano  situazioni di pericolo. Non sono
ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalita'
o la stabilita' delle piante.
3.  La  potatura e' eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura
forestale,  in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non
slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
4.  La  spalcatura  nelle conifere e la potatura di allevamento nelle
latifoglie  non possono interessare una lunghezza del fusto superiore
a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.
5.  Il  taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire
ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto.
6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo
netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non piu' di
dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.