Art. 29.
              Sradicamento delle piante e delle ceppaie
1.  Salvo  quanto previsto per i castagneti da frutto all'art. 31, lo
sradicamento  delle  piante  e  l'estrazione delle ceppaie nelle aree
boscate  non  soggette  a  trasformazione ai sensi dell'art. 4, della
legge   regionale   n.  27/2004  deve  essere  autorizzato  dall'ente
forestale con le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8.