Art. 29. Sradicamento delle piante e delle ceppaie 1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'art. 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 27/2004 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8.