Art. 30. Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante 1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversita' e riportate nell'allegato E, e' permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. 2. E' obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalita' di cui all'art. 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.