Art. 30.
       Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante
1.  Il  taglio  e  l'estirpazione  esclusivamente manuale o con mezzi
manuali  delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la
conservazione  della  biodiversita'  e  riportate nell'allegato E, e'
permesso  tutto  l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli
articoli 6, 7, 8 e 9. 2. E' obbligatoria la rinnovazione artificiale,
con le modalita' di cui all'art. 25, nel caso in cui, a seguito delle
estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino
aree  completamente  prive  di  vegetazione  arborea  o  arbustiva di
superficie superiore a quattrocento metri quadrati.