Art. 32.
                        Danni all'ecosistema
1.   Nello   svolgimento   delle  attivita'  selvicolturali  e  delle
ripuliture  sono  adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a
evitare  il  danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane
della  fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della
fauna  e  delle  zone  umide. 2. La ripulitura, ossia il taglio dello
strato arbustivo ed erbaceo, e' permessa:
a)  in  tutti  i  boschi  per  la  prevenzione  degli  incendi  e per
permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'art. 31;
c)  nei  boschi  a  prevalente  funzione  ricreativa o paesaggistica,
salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea.