Art. 32. Danni all'ecosistema 1. Nello svolgimento delle attivita' selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. 2. La ripulitura, ossia il taglio dello strato arbustivo ed erbaceo, e' permessa: a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea; b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'art. 31; c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea.