Art. 33.
             Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti
1.   Nello   svolgimento   delle  attivita'  selvicolturali  e  delle
ripuliture  sono  adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a
evitare  il danneggiamento di: a) radici, fusto e chiome degli alberi
del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
b)  opere  e  manufatti  eventualmente presenti, quali muri a secco o
terrazzamenti.
2.   Gli   interventi   di  pulizia  del  sottobosco  e  di  potatura
indispensabili  per  la  messa  in sicurezza e la percorribilita' del
cantiere,  purche'  eseguiti  a  regola  d'arte, non sono considerati
danni.