Art. 33. Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti 1. Nello svolgimento delle attivita' selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento di: a) radici, fusto e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio; b) opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti. 2. Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilita' del cantiere, purche' eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni.