Art. 34.
               Prevenzione dai danni da concentramento
avvallamento  ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici 1.
L'esbosco  e'  eseguito  ove possibile per via aerea, per mulattiere,
sentieri,   viabilita'   agro-silvo-pastorale,  condotte,  canali  di
avvallamento  gia'  esistenti,  evitando  comunque qualsiasi percorso
nelle  parti  di bosco gia' in rinnovazione. 2. Il concentramento per
strascico  e'  consentito  solamente  dal  letto  di caduta alla piu'
vicina  via  di  esbosco,  fatta  salva  la necessita' di individuare
percorsi piu' lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna
selvatica.
3.  Durante  le  operazioni di concentramento ed esbosco, il transito
dei  trattori  gommati e dei trattori forestali in bosco e' ammesso e
deve  avvenire  ove  possibile  lungo tracciati o varchi naturali; la
pianificazione  forestale o l'ente forestale possono comunque imporre
divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4.  La  pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere
il divieto dell'uso di condotte o canali gia' esistenti, qualora tale
uso possa provocare frane e smottamenti.
5.  Sono  vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti,
canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione
idraulico   forestale   e  il  trascinamento  a  strascico  lungo  la
viabilita' ordinaria e agro-silvo-pastorale.