Art. 34. Prevenzione dai danni da concentramento avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici 1. L'esbosco e' eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilita' agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento gia' esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco gia' in rinnovazione. 2. Il concentramento per strascico e' consentito solamente dal letto di caduta alla piu' vicina via di esbosco, fatta salva la necessita' di individuare percorsi piu' lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica. 3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco e' ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni. 4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali gia' esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti. 5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilita' ordinaria e agro-silvo-pastorale.