Art. 35.
                        S e g n a l e t i c a
1.  Sono  vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate
che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o
alterare  significativamente il paesaggio. 2. La segnaletica inerente
a manifestazioni a carattere temporaneo e' rimossa entro dieci giorni
dal  termine  della  manifestazione a cura del soggetto organizzatore
della  manifestazione.  E'  in  ogni caso vietato inchiodare cartelli
agli alberi.
3.  E'  vietato  l'uso  di  segnaletica  a vernice di colore azzurro,
confondibile   con   quella  utilizzata  dai  piani  di  assestamento
forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per
individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.