Art. 35. S e g n a l e t i c a 1. Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio. 2. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo e' rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. E' in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi. 3. E' vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.