Art. 39. Norme per gli interventi in fustaia 1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalita' di taglio sono in funzione della struttura del bosco. 2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove e' ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non puo' superare il venti per cento di quella presente in bosco. 3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non puo' asportare piu' del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente. 4. Il taglio a raso delle fustaie e' vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'art. 11, comma 12, della legge regionale n. 27/2004. Il taglio a raso delle fustaie puo' essere realizzato solo a strisce, con le modalita' di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza e' accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'art. 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'art. 15. 5. Il taglio a raso e' comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: a) carpineti; b) querceti di farnia, di rovere o di cerro; c) querco carpineti; d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi; e) alneti, ossia formazioni di ontani; f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti; g) faggete; h) betuleti; i) mughete; j) piceo-faggeti; k) abieteti; l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove e' permesso. 6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 e' permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato maggiore in terreni pianeggianti, non puo' superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non puo' superare i cinquanta metri di larghezza. 7. Nei seguenti tipi forestali, il taglio a raso a strisce non puo' superare la superficie di seguito indicata: a) nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche, il taglio a raso a strisce puo' essere realizzato fino ad una superficie massima di diecimila metri quadrati accorpati; b) nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale, il taglio a raso a strisce puo' essere realizzato fino ad una superficie massima di duemila metri quadrati accorpati. 8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticala; ad ogni taglio e' possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.