Art. 39.
                 Norme per gli interventi in fustaia
1.  Le  fustaie  possono  essere utilizzate mediante tagli successivi
oppure  mediante  taglio  saltuario  o,  nei  casi permessi, mediante
taglio  a  raso  a  strisce.  Le modalita' di taglio sono in funzione
della  struttura  del bosco. 2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi
forestali  possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure
tagli  successivi,  salvo  nel  caso  di pronto intervento e di lotta
fitosanitaria  ove  e' ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio
saltuario  la  massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non puo'
superare il venti per cento di quella presente in bosco.
3.  Le  fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono
essere  utilizzate  mediante  tagli  successivi o, nei casi permessi,
mediante  taglio  a  raso  a strisce. In caso di tagli successivi, il
taglio  di  sementazione non puo' asportare piu' del trenta per cento
della  massa  legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve
essere  effettuato  entro  quindici anni dal taglio di sementazione e
deve  essere  seguito  da  rinnovazione  artificiale  qualora  quella
naturale fosse insufficiente.
4.  Il  taglio  a  raso  delle fustaie e' vietato laddove le tecniche
selvicolturali  non  siano  finalizzate  alla  rinnovazione naturale,
salvo  i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai
piani  di  assestamento  redatti  e approvati secondo i criteri della
gestione  forestale  sostenibile  di cui all'art. 11, comma 12, della
legge  regionale  n.  27/2004.  Il  taglio  a raso delle fustaie puo'
essere  realizzato solo a strisce, con le modalita' di cui ai commi 6
e  7  e per interventi la cui istanza e' accompagnata dal progetto di
taglio,  di  cui  all'art.  14,  o  dalla relazione di taglio, di cui
all'art. 15.
5.   Il  taglio  a  raso  e'  comunque  vietato  nei  tipi  forestali
appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:
a) carpineti;
b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
c) querco carpineti;
d)  formazioni  particolari,  quali  saliceti,  formazioni di pioppo,
maggiociondolo, olivello e sorbi;
e) alneti, ossia formazioni di ontani;
f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
g) faggete;
h) betuleti;
i) mughete;
j) piceo-faggeti;
k) abieteti;
l)  peccete,  fatta  eccezione  per le peccete di sostituzione ove e'
permesso.
6.   Nei  tipi  forestali  appartenenti  alle  categorie  tipologiche
elencate  nel  comma 7 e' permesso il taglio a raso a strisce solo su
terreni,  con  pendenza  media inferiore a quaranta per cento, che si
trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso
effettuati  nei  cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo
la  linea  di  massima  pendenza, o lungo il lato maggiore in terreni
pianeggianti,  non puo' superare il doppio dell'altezza dominante del
bosco  e  in  ogni  caso  non  puo'  superare  i  cinquanta  metri di
larghezza.
7.  Nei  seguenti tipi forestali, il taglio a raso a strisce non puo'
superare la superficie di seguito indicata:
a)   nei   tipi   forestali   appartenenti  alle  seguenti  categorie
tipologiche:  castagneti,  orno-ostrieti,  betuleti,  pinete  di pino
silvestre,  ad  eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino
nero  di  origine  artificiale, rimboschimenti artificiali con specie
esotiche,  il  taglio a raso a strisce puo' essere realizzato fino ad
una superficie massima di diecimila metri quadrati accorpati;
b)   nei   tipi   forestali   appartenenti  alle  seguenti  categorie
tipologiche:   querceti   di  roverella,  lariceti,  larici-cembreti,
cembrete,  pinete  di  pino  silvestre planiziale, il taglio a raso a
strisce  puo'  essere  realizzato  fino  ad una superficie massima di
duemila metri quadrati accorpati.
8.  Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticala;
ad  ogni  taglio  e'  possibile  tagliare fino al cinquanta per cento
delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima
dell'intervento.