Art. 41.
                       Periodicita' dei tagli
1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione,
ossia  il  periodo  fra due utilizzazioni, e' fissato in almeno dieci
anni.  2.  Nelle  fustaie  trattate con taglio a raso il turno, ossia
l'intervallo fra due utilizzazioni, non puo' essere inferiore a:
a)  ottanta  anni  per le faggete, i lariceti, i larici-cembreti e le
cembrete;
b)  sessanta  anni  per  i  castagneti,  i querceti di roverella e le
peccete di sostituzione;
c)  cinquanta  anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di
pino  nero  di  origine  artificiale  e i rimboschimenti con conifere
esotiche;
d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie.
3.  Nelle  fustaie,  in  caso di tagli successivi, il turno, ossia il
periodo tra due tagli di sementazione, non puo' essere inferiore a:
a)  novanta  anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia,
di rovere o di cerro e i querco-carpineti;
b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;
c)  cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli
alneti di ontano bianco e nero;
d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci
anni nei restanti casi.
4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di
diradamento  o sfollo e quello successivo non puo' essere inferiore a
dieci  anni,  salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli
articoli 6, 7 e 8.
5. Il turno minimo previsto nei cedui e' di:
a)  tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche
infestanti;
b) sei anni nei corileti e nei saliceti;
c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;
d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro
e negli omo-ostrieti;
e)  venti anni nei robinieti misti, nei querco-carpineti e carpineti,
nei  querceti  di  rovere  e farnia, negli alneti, nelle faggete e in
altre formazioni a ceduo.
6.   Nei  cedui,  il  periodo  intercorrente  tra  un  intervento  di
diradamento  o sfollo e quello successivo non puo' essere inferiore a
cinque anni.