Art. 41. Periodicita' dei tagli 1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, e' fissato in almeno dieci anni. 2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non puo' essere inferiore a: a) ottanta anni per le faggete, i lariceti, i larici-cembreti e le cembrete; b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione; c) cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale e i rimboschimenti con conifere esotiche; d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie. 3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non puo' essere inferiore a: a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querco-carpineti; b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti; c) cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero; d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi. 4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non puo' essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. 5. Il turno minimo previsto nei cedui e' di: a) tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti; b) sei anni nei corileti e nei saliceti; c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo; d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli omo-ostrieti; e) venti anni nei robinieti misti, nei querco-carpineti e carpineti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle faggete e in altre formazioni a ceduo. 6. Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non puo' essere inferiore a cinque anni.