Art. 42. Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste 1. Nei cedui sotto fustaia, e' permessa la ceduazione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purche' di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine e': a) duecentocinquanta piante per ettaro, qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e il ceduo a prevalenza di robinia; b) centocinquanta piante per ettaro negli altri casi. 2. Per le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli 39, 40 e 41. 3. La superficie massima interessata da taglio non puo' superare i sette ettari.