Art. 42.
           Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie
e  nelle  forme  di  governo  miste  1.  Nei  cedui sotto fustaia, e'
permessa  la  ceduazione  della  componente  a ceduo con l'obbligo di
mantenimento  di  un  contingente di riserve scelte fra alberi d'alto
fusto  o,  in  assenza, di matricine scelte fra i polloni, purche' di
buona  conformazione  e possibilmente affrancate. Il numero minimo di
riserve  e  matricine  e':  a)  duecentocinquanta  piante per ettaro,
qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e
il ceduo a prevalenza di robinia;
b) centocinquanta piante per ettaro negli altri casi.
2.  Per  le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli
39, 40 e 41.
3.  La  superficie  massima interessata da taglio non puo' superare i
sette ettari.