Art. 43. Compilazione del piano d'assestamento forestale 1. I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dall'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 27/2004, utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della giunta regionale. 2. I piani d'assestamento indicano, per ogni particella, il sistema selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalita' di esecuzione dei tagli.