Art. 43.
           Compilazione del piano d'assestamento forestale
1.  I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri
e alle procedure previsti dall'art. 8, comma 7, della legge regionale
n.   27/2004,   utilizzando  sistemi  informativi  individuati  dalla
competente   struttura   della   giunta   regionale.   2.   I   piani
d'assestamento    indicano,   per   ogni   particella,   il   sistema
selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalita'
di esecuzione dei tagli.