Art. 48.
      Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000
1.  Come  previsto  dall'art.  3,  comma 3, fino all'approvazione dei
piani  di  indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e
le  altre  attivita'  selvicolturali  nei  boschi  ricadenti nei siti
Natura  2000  non  sono  soggetti  alla  valutazione  di incidenza se
rispettano  le  seguenti  prescrizioni  tecniche  provvisorie: a) nel
taglio  dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate
fino  a che abbiano raggiunto un'eta' pari ad almeno quattro volte il
turno  minimo,  con  obbligo di scelta tra queste per individuare gli
alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
b)  in  tutti  i  boschi,  gli alberi da destinare all'invecchiamento
indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e
di specie autoctone;
c)  in  tutti  i  boschi e' obbligatorio il rilascio, salvo i casi di
lotta  fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi
o  a  terra  in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro
frazione;
d)  in tutti i boschi e' obbligatorio il rilascio degli alberi, anche
morti,  che  presentino  nei  dieci  metri  basali  di fusto evidenti
cavita'  utilizzate  o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o
di  rifugio,  tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la
pubblica incolumita';
e)  in  tutti  i  boschi  e' obbligatorio il rispetto del sottobosco,
evitando  di effettuare ogni genere di ripuliture, che possono essere
effettuate  fra  il  1  agosto e la fine di febbraio per garantire la
sicurezza  del  cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione
degli incendi;
f) in tutti i boschi e' obbligatorio il rilascio delle specie arboree
o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi
predisposti  da  ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente
gestore  del sito Natura 2000, quando presenti in quantita' inferiore
a due piante ogni mille metri quadrati;
g)  in tutti i boschi e' obbligatorio contrastare la diffusione delle
specie esotiche a carattere infestante indicate nell'art. 52 mediante
il  taglio  o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni
taglio selvicolturale;
h)   in   tutti  i  boschi  e'  obbligatorio,  durante  le  attivita'
selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare
il  danneggiamento  delle  tane  della  fauna  selvatica, dei piccoli
specchi  o  corsi  d'acqua,  delle  zone  umide e della flora erbacea
nemorale protetta;
i)  nei  boschi  posti  in  zone  di  protezione  speciale e' vietato
eseguire  ripuliture,  utilizzazioni  e  altri  tagli colturali dal 1
marzo al 31 luglio;
j)  nei  rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in
caso  di  rinnovazione  artificiale  e'  obbligatorio l'uso di specie
previste  per  i  tipi  forestali  della  Lombardia; rimboschimenti e
imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli.