Art. 51.
                         Materiale vegetale

1.  Tutto  il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli
imboschimenti  e  nelle  operazioni  di rinnovazione artificiale o di
ricostituzione  boschiva  deve  essere prodotto e commercializzato in
conformita'   al   decreto  legislativo  10  novembre  2003,  n.  386
(Attuazione     della    direttiva    1999/105/CE    relativa    alla
commercializzazione  dei materiali forestali di moltiplicazione) e al
decreto   legislativo  19  agosto  2005,  n.  214  (Attuazione  della
direttiva  2002/1989/CE  concernente  le  misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai
vegetali  o  ai  prodotti  vegetali),  nonche'  corredato,  nei  casi
previsti  dalla  predetta normativa, da: a) certificato principale di
identita', ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 386/2003;
b)   passaporto   delle   piante   dell'Unione  europea  sullo  stato
fitosanitario del materiale di propagazione.
2.  E'  possibile  l'utilizzo  esclusivamente  delle specie autoctone
indicate  nell'allegato  C.  Il  piano  di  indirizzo  forestale puo'
prevedere  ulteriori  specie  autoctone presenti localmente o vietare
l'utilizzo  di  specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La
giunta  regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni
idraulico forestali con tecniche di ingegrieria naturalistica.
3.  La modifica o l'integrazione dell'allegato C puo' essere disposta
con  provvedimento  della  giunta regionale pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
4.  Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili
ed  essere prodotte con materiale della stessa Regione di provenienza
dell'area in cui si effettua l'intervento.