Art. 51. Materiale vegetale 1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformita' al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/1989/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonche' corredato, nei casi previsti dalla predetta normativa, da: a) certificato principale di identita', ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 386/2003; b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione. 2. E' possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il piano di indirizzo forestale puo' prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La giunta regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegrieria naturalistica. 3. La modifica o l'integrazione dell'allegato C puo' essere disposta con provvedimento della giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili ed essere prodotte con materiale della stessa Regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.