Art. 52.
Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose
              per la conservazione della biodiversita'

1.  Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera e), della legge regionale
n. 27/2004, e' vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti
e  in tutte le altre attivita' selvicolturali, delle specie riportate
nell'allegato B. 2. La modifica o l'integrazione dell'allegato B puo'
essere  disposta  con provvedimento della giunta regionale pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione.