Art. 52. Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversita' 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera e), della legge regionale n. 27/2004, e' vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attivita' selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B. 2. La modifica o l'integrazione dell'allegato B puo' essere disposta con provvedimento della giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.