Art. 53. Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi 1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore e' tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale. 2. Il proprietario o possessore del bosco e' inoltre tenuto: a) ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attivita' di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali); b) a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti. 3. In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'ente forestale, su proposta del servizio fitosanitario regionale, puo' disporre la deroga all'obbligo di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo iridefinito o di alberi morti.