Art. 53.
        Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi
1.  Nel  caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di
malattie  o parassiti, il proprietario o possessore e' tenuto a darne
immediata  notizia  all'ente  forestale  che,  eseguite  le opportune
verifiche   tecniche,   segnala   l'attacco   epidemico  al  servizio
fitosanitario regionale. 2. Il proprietario o possessore del bosco e'
inoltre tenuto:
a)  ad  attuare  o  a  consentire gli interventi prescritti dall'ente
forestale  o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'art. 4, comma
4,  della  legge  regionale  23  marzo  2004,  n. 4 (Disciplina della
sorveglianza   fitosanitaria   e  delle  attivita'  di  produzione  e
commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
b)  a  permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di
accertare la presenza di malattie o di parassiti.
3. In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'ente
forestale,  su  proposta  del  servizio fitosanitario regionale, puo'
disporre  la  deroga  all'obbligo  di rilascio di alberi da destinare
all'invecchiamento a tempo iridefinito o di alberi morti.