Art. 59. Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilita' 1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilita', quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio e' considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte. 2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 e' ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, e' ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi e' ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.