Art. 59.
Tagli  per  la  manutenzione  nelle  aree  di  pertinenza  di reti di
                          pubblica utilita'

1.  Si  considera  area  di  pertinenza di reti di pubblica utilita',
quali   reti  telefoniche,  metanodotti  e  funivie,  una  fascia  di
larghezza  corrispondente  alla  proiezione al suolo dei conduttori o
dell'area  di  transito  di carrelli o cabine, aumentata di due metri
per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio e' considerata area
di   pertinenza   una   fascia   di   dieci  metri  di  larghezza  in
corrispondenza  dei  flussi  tra  ponte  e  ponte.  2.  Nelle aree di
pertinenza  di cui al comma 1 e' ammessa la potatura delle chiome che
interferiscono,  o  che  possono interferire nei due anni successivi,
con  i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete
radio.  Qualora  l'interferenza  della  chioma  con  la linea non sia
risolvibile  tramite  potatura,  e'  ammesso  il  taglio delle piante
radicate  nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi
e'  ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono
cadere all'interno dell'area di pertinenza.