Art. 61. Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche 1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, e' consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalita' delle opere stesse. 2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali e' consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica. 3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo e' consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad eta' inferiori a quella del turno minimo, ove cio' sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.