Art. 61.
       Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche

1.  In  corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di
dighe  in  terra,  di  opere  di presa o derivazione e di altre opere
idrauliche  o  di bonifica, e' consentito il taglio della vegetazione
forestale   che   possa   recare  danno  alla  conservazione  o  alla
funzionalita'  delle  opere  stesse.  2. Negli alvei artificiali e in
quelli  naturali  e' consentito il taglio della vegetazione forestale
che   possa   costituire  pericolo  per  l'ostruzione  della  sezione
idraulica.
3.  Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo e' consentito il taglio
delle  piante  inclinate  o sradicate che possano interessare l'alveo
con  la  loro caduta e il taglio ad eta' inferiori a quella del turno
minimo,  ove  cio' sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o
sradicamenti di piante.