Art. 64. Taglio di alberi e arbusti 1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico e' consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffrutticosi quali rovi, brughi, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento e' subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso e' mancante. 2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico e' consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria. 3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, e' permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.