Art. 64.
                     Taglio di alberi e arbusti

1.  Nei  pascoli  e  nei  coltivi soggetti a vincolo idrogeologico e'
consentito  il  taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli
suffrutticosi  quali rovi, brughi, ginestre in fase di colonizzazione
spontanea   se   finalizzato   al   mantenimento   o   al  ripristino
dell'esercizio   del   pascolo   o   dell'agricoltura.   Nei  pascoli
l'intervento  e'  subordinato alla immediata semina del cotico erboso
nelle  porzioni  di  terreno  ove  esso  e'  mancante. 2. Nei pascoli
soggetti a vincolo idrogeologico e' consentito il taglio delle specie
arboree  per  motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del
pascolo  solo  se  previsto  dalla  pianificazione  forestale o dalla
pianificazione  delle aree protette o dalla programmazione faunistico
venatoria.
3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei
casi   non   previsti  dai  commi  1  e  2,  e'  permesso  solo  dopo
presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.