Art. 65. Lavorazioni del terreno 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento. 2. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilita' del terreno o turbare il regime delle acque, l'ente forestale puo' impartire prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.