Art. 65.
                       Lavorazioni del terreno

1.  Nei  terreni  soggetti a periodica lavorazione sono consentite le
ordinarie   lavorazioni   del  terreno,  quali  aratura,  erpicatura,
vangatura,  zappature,  affossature  o  drenaggi, a condizione che le
stesse  lascino  salda  una  fascia  di  almeno  due  metri dal bordo
superiore  di  sponde  e  scarpate  stradali,  dalla base di argini o
sponde   di  fiumi  e  torrenti,  dal  bordo  di  aree  in  erosione.
Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la
difesa  dei  terreni  lavorati  dalle acque provenienti da monte e la
corretta  regimazione  delle acque piovane e superficiali sui terreni
lavorati,  evitando  ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.
2. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione
dei coltivi possano comportare la perdita di stabilita' del terreno o
turbare  il  regime  delle  acque,  l'ente  forestale  puo' impartire
prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.