Art. 66.
                   Regimazione delle acque agrarie

1.  Le  acque  di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da
serbatoi,  abbeveratoi,  lavatoi,  cunette  e  canalette  stradali  e
superfici  impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua
o  in  vallecole  o  comunque regimate in modo da non provocare danni
alle  pendici  circostanti. 2. I proprietari o i possessori dei fondi
sono  obbligati  ad  assicurare  nei  terreni la corretta regimazione
delle  acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di
natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.