Art. 67. Prati stabili 1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo puo' essere effettuata liberamente purche' finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalita' che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'art. 7.