Art. 67.
                            Prati stabili

1.  Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale
agricolo  puo'  essere  effettuata  liberamente  purche'  finalizzata
all'immediata  ricostituzione  del prato stabile. Per altre finalita'
che  non  comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve
essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'art. 7.