Art. 69. Pascolo eccessivo 1. L'ente forestale puo' limitare o vietare l'esercizio del pascolo in caso di: a) fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento del cotico erboso; b) interventi di inerbimento o consolidamento del suolo. 2. Nei pascoli sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni andanti quali lo scasso o il dissodamento.