Art. 69.
                          Pascolo eccessivo

1.  L'ente  forestale puo' limitare o vietare l'esercizio del pascolo
in  caso  di:  a)  fenomeni  di  erosione,  smottamento  o  di  grave
danneggiamento del cotico erboso;
b) interventi di inerbimento o consolidamento del suolo.
2.  Nei  pascoli  sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni
andanti quali lo scasso o il dissodamento.