Art. 72. Tutela della viabilita' agro-silvo-pastorale 1. Nell'esecuzione delle attivita' selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilita' agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonche' danni agli impianti della segnaletica escursionistica. 2. Al termine dei lavori di esbosco la viabilita' permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilita', pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilita' e la corretta regimazione delle acque.