Art. 72.
            Tutela della viabilita' agro-silvo-pastorale

1.  Nell'esecuzione  delle attivita' selvicolturali e nel transito si
devono evitare danni alla viabilita' agro-silvo-pastorale permanente,
sia  al  fondo  stradale  che  alle opere accessorie di sostegno o di
regimazione   delle   acque,   nonche'   danni  agli  impianti  della
segnaletica  escursionistica.  2. Al termine dei lavori di esbosco la
viabilita'    permanente   utilizzata   deve   essere   adeguatamente
risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque
ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata
viabilita',  pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i
lavori  di  esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione
necessari  a  evitare  danni  alla  sede  stradale  e, al termine dei
lavori,  gli  interventi  di  ripristino  necessari  a  mantenere  le
preesistenti  condizioni di percorribilita' e la corretta regimazione
delle acque.