Art. 73. Gru a cavo 1. L'installazione di gru a cavo, dette blonden, per l'esbosco di prodotti forestali o per il trasporto di materiali in alpeggio e' soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 21, della legge regionale n. 27/2004. 2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente deve allegare l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, sia delle stazioni di partenza che di arrivo, le caratteristiche e la durata dell'impianto ed impegnarsi a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilita' civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto. 3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, e' obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. 4. L'autorizzazione puo' essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili piu' volte per ulteriori dodici mesi. 5. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto scala 1:500, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonche' alle competenti autorita' aeronautiche per la sicurezza dei voli. 6. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilita', diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo. 7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non e', di norma, inferiore a quaranta metri. 8. E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilita' agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonche' di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio. 9. Il progetto di taglio di cui all'art. 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonche' le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa e' contabilizzata nella ripresa prevista. 10. Le competenti strutture della giunta regionale predispongono, per gli enti competenti ed i soggetti interessati, procedure informatizzate per la presentazione della richiesta di autorizzazione per la posa di gru a cavo.