Art. 73.
                             Gru a cavo

1.  L'installazione  di  gru  a cavo, dette blonden, per l'esbosco di
prodotti  forestali  o  per  il trasporto di materiali in alpeggio e'
soggetta  ad  autorizzazione  del  sindaco dei comuni interessati, ai
sensi  dell'art.  21,  della  legge  regionale  n.  27/2004. 2. Nella
richiesta  di  autorizzazione  il richiedente deve allegare l'assenso
dei proprietari dei fondi interessati, sia delle stazioni di partenza
che  di  arrivo,  le  caratteristiche  e  la  durata dell'impianto ed
impegnarsi  a  stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione
per  la  responsabilita'  civile  valida  per  tutto  il  periodo  di
esercizio dell'impianto.
3.  Qualora  le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite
del  terreno  libero  o  l'altezza  delle  chiome  degli  alberi,  e'
obbligatoria  la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o
bandiere  colorate  o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto
dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
4.  L'autorizzazione  puo'  essere  concessa per massimo dodici mesi,
rinnovabili piu' volte per ulteriori dodici mesi.
5.    Copia    dell'autorizzazione,   corredata   di   localizzazione
dell'impianto  su carta tecnica regionale scala 1:10.000 e di profilo
dell'impianto  scala  1:500,  deve  essere  inviata a cura del comune
all'ente  forestale,  al  coordinamento regionale del CFS e al centro
operativo  antincendio  boschivo,  nonche'  alle competenti autorita'
aeronautiche per la sicurezza dei voli.
6.   Resta   a   carico   del   richiedente   l'autorizzazione   ogni
responsabilita',  diretta  o  indiretta,  nei  confronti  di persone,
animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.
7.  Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle
linee  possono  avere  larghezza massima di otto metri; la spaziatura
minima fra i varchi non e', di norma, inferiore a quaranta metri.
8.  E'  vietato  l'attraversamento  di  strade  a transito ordinario.
All'incrocio con viabilita' agro-silvo-pastorale o piste di servizio,
nonche'  di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben
visibile   cartelli  monitori  posti  almeno  cinquanta  metri  prima
dell'incrocio.
9.  Il  progetto  di  taglio  di  cui  all'art.  14  deve indicare il
tracciato  della  gru  a  cavo,  nonche'  le  piante da abbattere per
l'apertura   dei   varchi   di   passaggio.   La   massa  legnosa  e'
contabilizzata nella ripresa prevista.
10. Le competenti strutture della giunta regionale predispongono, per
gli   enti   competenti   ed   i   soggetti   interessati,  procedure
informatizzate per la presentazione della richiesta di autorizzazione
per la posa di gru a cavo.