Art. 74. Fili a sbalzo 1. L'installazione di linee monofuni a gravita', detti palorci o fili a sbalzo, per l'esbosco di prodotti forestali e' soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 21, della legge regionale n. 27/2004. 2. La richiesta di autorizzazione contiene il nome del richiedente, la localita' di partenza e di arrivo della fune e la durata dell'impianto. 3. Il richiedente si impegna a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilita' civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto. 4. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, e' obbligatorio indicare nella richiesta di autorizzazione il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli. 5. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilita' diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo. 6. L'autorizzazione puo' essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili piu' volte per ulteriori dodici mesi. 7. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonche' alle competenti autorita' aeronautiche per la sicurezza dei voli. 8. E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilita' agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonche' di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio. 9. Il progetto di taglio di cui all'art. 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonche' le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa e' contabilizzata nella ripresa prevista. 10. Le competenti strutture della giunta regionale predispongono procedure informatizzate per la presentazione della richiesta di autorizzazione per la posa di fili a sbalzo.