Art. 74.
                            Fili a sbalzo

1. L'installazione di linee monofuni a gravita', detti palorci o fili
a  sbalzo,  per  l'esbosco  di  prodotti  forestali  e'  soggetta  ad
autorizzazione del sindaco dei comuni interessati, ai sensi dell'art.
21,   della   legge   regionale   n.  27/2004.  2.  La  richiesta  di
autorizzazione  contiene  il  nome  del  richiedente, la localita' di
partenza e di arrivo della fune e la durata dell'impianto.
3.  Il richiedente si impegna a stipulare, in caso di autorizzazione,
un'assicurazione  per  la  responsabilita' civile valida per tutto il
periodo di esercizio dell'impianto.
4.  Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del
terreno  libero  o  superino  l'altezza delle chiome degli alberi, e'
obbligatorio  indicare nella richiesta di autorizzazione il tracciato
su  carta  catastale  o  carta  tecnica  regionale  e successivamente
segnalare  le  linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere
colorate  o  con  segnali  luminosi,  secondo  quanto  prescritto dai
vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
5.   Resta   a   carico   del   richiedente   l'autorizzazione   ogni
responsabilita'  diretta  o  indiretta,  nei  confronti  di  persone,
animali  e  cose,  riguardante  l'impianto  e  l'esercizio del filo a
sbalzo.
6.  L'autorizzazione  puo'  essere  concessa per massimo dodici mesi,
rinnovabili piu' volte per ulteriori dodici mesi.
7.    Copia    dell'autorizzazione,   corredata   di   localizzazione
dell'impianto  su  carta  tecnica  regionale  1:10.000  o  di maggior
dettaglio,  deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale,
al  coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio
boschivo,  nonche'  alle  competenti  autorita'  aeronautiche  per la
sicurezza dei voli.
8.  E'  vietato  l'attraversamento  di  strade  a transito ordinario.
All'incrocio con viabilita' agro-silvo-pastorale o piste di servizio,
nonche'  di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben
visibile,  cartelli  monitori  posti  almeno  cinquanta  metri  prima
dell'incrocio.
9.  Il  progetto  di  taglio  di  cui  all'art.  14  deve indicare il
tracciato  del  filo  a  sbalzo,  nonche'  le piante da abbattere per
l'apertura   dei   varchi   di   passaggio.   La   massa  legnosa  e'
contabilizzata nella ripresa prevista.
10.  Le  competenti  strutture  della  giunta regionale predispongono
procedure  informatizzate  per  la  presentazione  della richiesta di
autorizzazione per la posa di fili a sbalzo.