Art. 76. Infrastrutture forestali temporanee 1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali e' permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono: a) avere durata massima di dodici mesi; b) avere fondo naturale; c) comportare movimenti di terra non superiore a cinquanta metri cubi. La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima. 2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche: a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere due metri e mezzo, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre tre metri; b) e' vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonche' all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque; c) il tracciato non puo' comportare l'attraversamento di corsi d'acqua di ogni genere anche a carattere temporaneo e non puo' essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde; d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilita'; e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi; f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali; g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi. 3. L'ente forestale puo' prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante: a) inerbimento delle superfici nude; b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato; c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno; d) realizzazione di rinnovazione artificiale. 4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non e' soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purche': a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta; b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri; c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie; d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.