Art. 76.
                 Infrastrutture forestali temporanee

1.  La  realizzazione  di  piazzali  provvisori  di  deposito o piste
forestali e' permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo
quanto  disposto  al  comma  4;  tali infrastrutture devono: a) avere
durata massima di dodici mesi;
b) avere fondo naturale;
c)  comportare  movimenti  di  terra  non superiore a cinquanta metri
cubi.
La  comunicazione  contiene l'individuazione dei mappali interessati,
la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000
indicante il tracciato di massima.
2.  Nella  realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano
le seguenti norme tecniche:
a)  la  larghezza  utile  delle  piste  non deve eccedere due metri e
mezzo,  sono  ammessi  limitati  tratti in corrispondenza delle curve
larghi non oltre tre metri;
b)  e' vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle
sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo,
nonche' all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
c)  il  tracciato  non  puo'  comportare  l'attraversamento  di corsi
d'acqua di ogni genere anche a carattere temporaneo e non puo' essere
realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;
d)  le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli
eventuali  riporti  ma  non  possono essere scaricati lungo pendici o
versanti,  se  non nello stretto limite necessario alla realizzazione
delle  scarpate  di  sostegno  delle  infrastrutture.  In tal caso le
scarpate  sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono
collocati in condizioni di sicura stabilita';
e)   non  devono  essere  create  condizioni  di  rischio  di  frane,
smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
f)  non  devono  prodursi  ostacoli  al regolare deflusso delle acque
superficiali;
g)  le  acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture
devono   essere  adeguatamente  regimate  senza  causare  ristagni  o
fenomeni erosivi.
3.  L'ente  forestale  puo'  prescrivere che al termine dell'utilizzo
delle   infrastrutture   i   luoghi   siano  riportati  all'originale
destinazione mediante:
a) inerbimento delle superfici nude;
b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
d) realizzazione di rinnovazione artificiale.
4.  La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri
per  il  solo transito pedonale non e' soggetta alla comunicazione di
cui al comma 1, purche':
a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
c)  la  realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo
di alberi o ceppaie;
d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.