Art. 77.
              Altre norme di salvaguardia idrogeologica

1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali
lapidei  nelle  aree  soggette  a vincolo idrogeologico e nei boschi,
fatti salvi: a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76;
b)  gli  interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi
dell'art.  4,  della  legge  regionale  n. 27/2004 e dell'art. 4, del
decreto legislativo n. 227/2001;
c)  gli  interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai
sensi  dell'art.  5,  della  legge  regionale  n. 27/2004 e del regio
decreto n. 3267/1923.