Art. 77. Altre norme di salvaguardia idrogeologica 1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi: a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76; b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'art. 4, della legge regionale n. 27/2004 e dell'art. 4, del decreto legislativo n. 227/2001; c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 27/2004 e del regio decreto n. 3267/1923.