Art. 78. Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate 1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrate. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalita' esecutive: a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura; b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di strame organico quale fogliame o cippato; c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali; d) eventuali terre di scavo eccedenti le necessita' di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.