Art. 78.
      Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate

1.  Nei  boschi  e  nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono
ammessi  interventi  di  manutenzione  di  linee  o  condotte aeree o
interrate.  Tali  interventi,  che  non  possono  comportare scavi di
durata  superiore  a  trenta  giorni e volume superiore a dieci metri
cubi,  devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal
soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e
rispettare  le  seguenti  modalita'  esecutive:  a)  gli scavi devono
essere  ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni
dalla loro apertura;
b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o
ricoperte con uno strato di strame organico quale fogliame o cippato;
c)  tutti  i  lavori  devono  essere  condotti  evitando di innescare
fenomeni  erosivi  e  senza  causare  ristagni o alterare il regolare
deflusso delle acque superficiali;
d)  eventuali  terre  di scavo eccedenti le necessita' di ricolmatura
non  possono  essere  scaricate  o  depositate nelle aree vincolate o
boscate,   ma   devono  essere  allontanate  o  reimpiegate  in  siti
autorizzati.