Art. 79. Entrata in vigore e disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007. 2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, ai sensi della legge regionale n. 27/2004: a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale); b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80, "Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, âlegge forestale regionaleâ" e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"); c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2, (Modifica dell'art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, "Prescrizioni di massima e di polizia forestale"); d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15, (Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1, "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80" "Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, âLegge forestale regionaleâ e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, âTutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionaleâ"); e) l'art. 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20, (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003). Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda. Milano, 20 luglio 2007 FORMIGONI Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/401 del 10 luglio 2007.