Art. 5.
Presentazione delle domande e procedure per l'erogazione del prestito

1.  Le  domande  sono  presentate  al comune di residenza o al comune
capofila   di  Ambito  territoriale  individuato  nel  Piano  sociale
regionale.  2.  I  comuni,  previa  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti   di   ammissibilita'   di   cui  all'art.  4,  trasmettono
mensilmente a Gepafin S.p.a. le domande pervenute.
3.  Gepafin  S.p.a.  stila  una  graduatoria delle domande pervenute,
tenendo conto delle priorita' determinate con il regolamento previsto
al comma 6.
4.  Gepafin S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della domanda,
trasmette  agli  istituti di credito convenzionati di cui all'art. 1,
comma  2, una comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti che
hanno i requisiti per accedere al prestito sociale d'onore.
5.  Gli  istituti di credito convenzionati, entro quindici giorni dal
ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al comma 4, deliberano la
concessione del prestito sociale d'onore.
6. La giunta regionale, con apposito regolamento, provvede a:
a)    determinare    le   specifiche   tipologie   di   bisogno   con
l'individuazione delle relative priorita' ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera a);
b)  approvare  lo  schema  di avviso pubblico da pubblicarsi presso i
comuni;
c) individuare i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo
di  cui  all'art.  1,  comma  1, tra Ambiti territoriali previsti dal
Piano sociale regionale.