Art. 5. Presentazione delle domande e procedure per l'erogazione del prestito 1. Le domande sono presentate al comune di residenza o al comune capofila di Ambito territoriale individuato nel Piano sociale regionale. 2. I comuni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, trasmettono mensilmente a Gepafin S.p.a. le domande pervenute. 3. Gepafin S.p.a. stila una graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle priorita' determinate con il regolamento previsto al comma 6. 4. Gepafin S.p.a., entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, trasmette agli istituti di credito convenzionati di cui all'art. 1, comma 2, una comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti che hanno i requisiti per accedere al prestito sociale d'onore. 5. Gli istituti di credito convenzionati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, deliberano la concessione del prestito sociale d'onore. 6. La giunta regionale, con apposito regolamento, provvede a: a) determinare le specifiche tipologie di bisogno con l'individuazione delle relative priorita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a); b) approvare lo schema di avviso pubblico da pubblicarsi presso i comuni; c) individuare i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 1, tra Ambiti territoriali previsti dal Piano sociale regionale.