Art. 6.
                         Clausola valutativa

1. Con cadenza annuale, la giunta presenta al Consiglio regionale una
relazione  sull'attuazione  della  legge  e  sui  risultati  da  essa
ottenuti  nell'agevolare  l'accesso  al  microcredito nella forma del
prestito  sociale  d'onore in favore di cittadini residenti in Umbria
in  situazione  di  temporanea difficolta' economica. La relazione e'
presentata  alla  Commissione  consiliare  competente  in  materia  e
fornisce  i  seguenti  dati  informativi:  a)  numero  delle  domande
presentate  ai  comuni suddivise in base alla tipologia di bisogno di
cui  all'art.  5,  comma  6,  lettera  a), e in base a quelle ammesse
all'erogazione del prestito sociale d'onore;
b)  tempi medi per Ambito territoriale di durata del procedimento dal
momento della pubblicazione del bando al momento della erogazione del
prestito;
c)  dotazione  finanziaria assegnata a ciascun Ambito territoriale in
relazione  al  numero delle domande ammissibili ai sensi dell'art. 5,
comma  2,  spesa  sostenuta  per  l'abbattimento  degli  interessi  e
verifica della capacita' di spesa di ogni Ambito territoriale.
2. Decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del primo bando la
giunta  regionale fornisce dati informativi sugli importi relativi al
capitale prestato in ciascun Ambito territoriale e sulla restituzione
dei prestiti concessi.
3.  Tutti  i  soggetti attuatori dell'intervento di cui alla presente
legge,  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a fornire le informazioni
necessarie  all'espletamento  delle attivita' previste per consentire
alla giunta di predisporre la relazione di cui al comma 1.