Art. 7. Norma finanziaria 1. Per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione del prestito sociale d'onore e' istituito il fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed e' autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 100.000,00 euro da finanziarsi mediante l'utilizzo dell'importo incluso nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso ai sensi dell'art. 29, comma 1 della legge regionale n. 13/2000, come previsto nella tabella A allegata alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Legge finanziaria 2007) con riferimento al numero d'ordine 3 avente ad oggetto "Istituzione di un fondo per l'erogazione di prestiti sociali d'onore". 2. Per gli anni 2008 e successivi l'entita' della spesa per il finanziamento del fondo di cui al comma 1, e' determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilita'. 3. La giunta regionale e' autorizzata ad effettuare l'iscrizione in aumento ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 13/2000 e ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa. 4. Il fondo di cui al comma 1, e' ripartito tra gli Ambiti territoriali con i criteri e le procedure di cui all'art. 5, comma 6, lettera c). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 24 luglio 2007 LORENZETTI