Art. 7.
                          Norma finanziaria

1.    Per    l'abbattimento    totale   degli   interessi   derivanti
dall'erogazione del prestito sociale d'onore e' istituito il fondo di
cui  all'art.  1, comma 1, ed e' autorizzata per l'anno 2007 la spesa
di  100.000,00  euro  da finanziarsi mediante l'utilizzo dell'importo
incluso  nel  Fondo  Speciale  di  parte  corrente  per  la copertura
finanziaria  di provvedimenti legislativi in corso ai sensi dell'art.
29,  comma  1  della  legge regionale n. 13/2000, come previsto nella
tabella  A  allegata  alla  legge  regionale  29  marzo  2007,  n.  7
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale di previsione
2007  e  del  bilancio pluriennale 2007-2009. Legge finanziaria 2007)
con  riferimento  al numero d'ordine 3 avente ad oggetto "Istituzione
di un fondo per l'erogazione di prestiti sociali d'onore". 2. Per gli
anni 2008 e successivi l'entita' della spesa per il finanziamento del
fondo  di  cui  al  comma  1,  e'  determinata  annualmente con legge
finanziaria  regionale,  ai  sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c),
della vigente legge regionale di contabilita'.
3.  La  giunta regionale e' autorizzata ad effettuare l'iscrizione in
aumento  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 2, della legge regionale n.
13/2000  e  ad  apportare le conseguenti variazioni sia in termini di
competenza che di cassa.
4.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1,  e'  ripartito  tra  gli Ambiti
territoriali con i criteri e le procedure di cui all'art. 5, comma 6,
lettera c).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.
Perugia, 24 luglio 2007
                             LORENZETTI