Art. 12.
                         P a t r i m o n i o

1.  Il  patrimonio delle ASP e' costituito da tutti i beni, mobili ed
immobili,  ad  esse appartenenti, nonche' da tutti i beni acquisiti a
qualsiasi   titolo.   2.   Sono  beni  del  patrimonio  indisponibile
dell'azienda,  soggetti  alla  disciplina  dell'art.  830  del codice
civile,  tutti  i  beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento
delle attivita' statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono
il patrimonio disponibile dell'azienda.
3.  I  beni  inclusi  nel patrimonio indisponibile non possono essere
alienati  ovvero  ceduti  a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non
previa   dismissione   dal  patrimonio  indisponibile  a  seguito  di
sostituzione  con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al
perseguimento  delle  medesime finalita'. Gli atti di trasferimento a
terzi  di  diritti  reali su immobili sono trasmessi alla Regione, ai
sensi   e  per  gli  effetti  dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio
di proprieta' dell'ente medesimo.
5.   Le   ASP   predispongono   programmi   di   conservazione  e  di
valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.