Art. 12. P a t r i m o n i o 1. Il patrimonio delle ASP e' costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonche' da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo. 2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'art. 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attivita' statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda. 3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalita'. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprieta' dell'ente medesimo. 5. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.