Art. 14.
           Utilizzo degli utili e copertura delle perdite

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo
sviluppo  delle  attivita'  istituzionali  indicate dallo statuto, la
riduzione   dei  costi  delle  prestazioni  e  la  conservazione  del
patrimonio   dell'ente,   con  le  forme  e  modalita'  previste  dal
regolamento di cui all'art. 18, comma 2, promuovendo, ove necessario,
le  opportune modifiche allo statuto dell'ente. 2. Nel caso in cui si
verifichino  perdite  nella gestione, il consiglio di amministrazione
dell'ente provvede a darne immediata notizia alla Giunta regionale.
3.  La  Direzione  generale  della  Giunta  regionale  competente per
materia,  entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui  al  comma  2,  indice  una  conferenza  di servizi allo scopo di
procedere   ad  una  verifica  delle  situazioni  che  hanno  causato
l'insorgere  della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il
rappresentante  legale  ed  il  direttore dell'azienda interessata, i
legali  rappresentanti  degli  enti  pubblici, diversi dalla Regione,
preposti   alla   nomina  dei  componenti  dell'ordinario  organo  di
amministrazione  e  di il direttore generale della Direzione generale
della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.
4.  La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua
costituzione,    anche   avvalendosi   dell'apporto   tecnico   delle
amministrazioni partecipanti, a:
a) accertare le cause che hanno determinato la perdita
b)  formulare  al consiglio di amministrazione proposte per ripianare
le perdite;
c)  determinare i tempi e le modalita' d'intervento in relazione alla
verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo.
5.  Il  protrarsi,  per  un  biennio consecutivo di una situazione di
perdita  comporta,  da  parte della Giunta regionale, lo scioglimento
del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la
temporanea  gestione  ordinaria  e  straordinaria  dell'ente,  con il
compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell'azienda o di
provvedere,  se del caso, alla trasformazione della stessa in persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero alla fusione
con  altre  ASP,  qualora  detti  provvedimenti  consentano  una piu'
agevole prosecuzione dell'attivita' istituzionale dell'ente.
6.  Nel  caso  in  cui sia accertata l'impossibilita' di procedere ai
sensi  del  comma  5, il commissario, previo parere del comune ove ha
sede l'ASP, avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda, a norma
del successivo art. 17.