Art. 14. Utilizzo degli utili e copertura delle perdite 1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attivita' istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 18, comma 2, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente. 2. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a darne immediata notizia alla Giunta regionale. 3. La Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione e di il direttore generale della Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato. 4. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a: a) accertare le cause che hanno determinato la perdita b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite; c) determinare i tempi e le modalita' d'intervento in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo. 5. Il protrarsi, per un biennio consecutivo di una situazione di perdita comporta, da parte della Giunta regionale, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, con il compito di riportare a pareggio il conto consuntivo dell'azienda o di provvedere, se del caso, alla trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una piu' agevole prosecuzione dell'attivita' istituzionale dell'ente. 6. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilita' di procedere ai sensi del comma 5, il commissario, previo parere del comune ove ha sede l'ASP, avvia la procedura per l'estinzione dell'azienda, a norma del successivo art. 17.