Art. 2. Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi 1. Gli enti pubblici e privati derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1; concorrono altresi', unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarieta' sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attivita' sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative. 2. Gli enti di cui al comma 1 partecipano alla programmazione delle attivita' sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione. La Regione assicura parita' di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.