Art. 2.
Partecipazione    al   sistema   integrato   dei   servizi   sociali,
                     socio-sanitari ed educativi

1.  Gli  enti  pubblici  e  privati  derivanti  dalla trasformazione,
partecipano  alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario
conformemente  alle  previsioni della legge regionale 7 gennaio 2000,
n.  1; concorrono altresi', unitamente ai soggetti del terzo settore,
allo  sviluppo  di  iniziative  di solidarieta' sociale in attuazione
degli   indirizzi  della  programmazione  regionale  delle  attivita'
sociali,  socio-sanitarie  ed educativo-formative. 2. Gli enti di cui
al  comma  1 partecipano alla programmazione delle attivita' sociali,
socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio
della Regione. La Regione assicura parita' di trattamento tra persone
giuridiche  pubbliche  e  persone  giuridiche  private senza scopo di
lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.