Art. 4. Intervento sostitutivo 1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 dicembre 2007, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell'art. 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale, su designazione del Comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, nomina un commissario con il compito di procedere, entro novanta giorni, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell'art. 3. 2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a) struttura associativa; b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata; c) finalita' di ispirazione religiosa e collegamento con una confessione religiosa; d) riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Fuori dei casi di cui al comma 2, il commissario provvede, sussistendone i requisiti, alla trasformazione in ASP. 4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'art. 5. 5. Il commissario valuta altresi' l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 6. 6. Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A tal fine l'incarico commissariale e' prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.