Art. 4.
                       Intervento sostitutivo

1.  Per  le IPAB che, alla scadenza del 31 dicembre 2007, non abbiano
assunto  e  comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma
dell'art.  3,  commi  2 e 4, la Giunta regionale, su designazione del
Comune dove l'IPAB inadempiente ha sede legale, nomina un commissario
con   il   compito   di   procedere,   entro novanta   giorni,   alla
trasformazione  delle stesse in persone giuridiche di diritto privato
senza  scopo  di  lucro  ovvero  in  ASP, ai sensi dell'art. 3. 2. Il
commissario  provvede  alla  trasformazione  in persone giuridiche di
diritto  privato  delle  IPAB  che presentino almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) struttura associativa;
b)  istituzione  o  promozione da parte di soggetti privati con mezzi
economici di provenienza privata;
c)   finalita'  di  ispirazione  religiosa  e  collegamento  con  una
confessione religiosa;
d)  riconoscimento,  ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  2, il commissario provvede,
sussistendone i requisiti, alla trasformazione in ASP.
4.  Ai  fini  della  trasformazione,  il  commissario  assume, ove ne
ricorrano  le  condizioni,  le  iniziative  e  i provvedimenti di cui
all'art. 5.
5.  Il  commissario  valuta  altresi'  l'eventuale  sussistenza delle
condizioni previste per l'estinzione dell'ente ai sensi dell'art. 6.
6.  Per le IPAB che, all'entrata in vigore della presente legge, sono
amministrate   da   un  commissario  straordinario,  gli  adempimenti
connessi alla trasformazione sono assunti dal commissario medesimo. A
tal   fine   l'incarico  commissariale  e'  prorogato  per  il  tempo
necessario alla trasformazione.