Art. 5.
                         Fusione delle IPAB

1.  Gli  organi  di amministrazione che gestiscono contemporaneamente
piu'    IPAB    assumono,   contestualmente   al   provvedimento   di
trasformazione,   l'atto   di   fusione  delle  istituzioni  da  loro
amministrate  in  un'unica persona giuridica di diritto privato senza
scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarita'
di  ogni  rapporto  giuridico  attivo  e  passivo  facente  capo alle
istituzioni  preesistenti.  2.  Gli  atti  di  fusione sono esenti da
imposte e tasse di competenza regionale.