Art. 5. Fusione delle IPAB 1. Gli organi di amministrazione che gestiscono contemporaneamente piu' IPAB assumono, contestualmente al provvedimento di trasformazione, l'atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate in un'unica persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in un'unica ASP, che subentra nella titolarita' di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti. 2. Gli atti di fusione sono esenti da imposte e tasse di competenza regionale.