Art. 6.
                        Estinzione delle IPAB

1.  Le  IPAB  non  operative  da  almeno  due  anni o per le quali si
esaurito   lo  spirito  delle  finalita'  previste  nelle  tavole  di
fondazione  o  negli  statuti  ovvero  non  siano  piu'  in  grado di
perseguire  i propri scopi statutari od altra attivita' assistenziale
ed  educativa  e  per  le  quali  non  sussistano  i  presupposti per
l'applicazione  di  quanto  previsto  dall'art. 3 e dall'art. 5, sono
soggette  ad  estinzione.  2. L'estinzione e' proposta dall'organo di
amministrazione dell'istituzione o dal comune in cui l'istituzione ha
la  propria  sede legale; puo', inoltre, essere promossa dalla stessa
Giunta  regionale  sulla  base  della  documentazione  agli  atti. Il
soggetto  che  propone  l'estinzione ne da' contestuale comunicazione
agli altri soggetti contemplati dal presente comma.
3.  Il provvedimento di estinzione e' adottato dalla Giunta regionale
entro  centoventi  giorni  dal ricevimento della proposta ovvero, nel
caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione
della  documentazione  necessaria a concludere l'istruttoria relativa
al  procedimento  di  estinzione.  Le  procedure di estinzione devono
comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007.
4.  In  caso  di  estinzione  la Giunta regionale, nel rispetto dello
spirito  delle  finalita'  delle tavole di fondazione, attribuisce il
patrimonio  dell'istituzione  estinta  ad  altro  ente pubblico o, in
subordine,  a  persone  giuridiche  private  senza scopo di lucro con
medesime  finalita'  o,  in  mancanza al comune in cui l'ente ha sede
legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari
o  educativi.  L'ente  o  gli  enti cosi' individuati subentrano, per
quanto  di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e
passivo  dell'istituzione  estinta.  La  Giunta  regionale  determina
altresi',  di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del
personale  dipendente  dell'istituzione  estinta  ad altre IPAB o ASP
operanti   nel   medesimo   ambito   territoriale   o,  in  mancanza,
all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale.
5.  Le  IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non
sono  sottoposte  alla  procedura  di  estinzione  se, entro sei mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, provvedono a concludere
le   procedure  di  fusione  di  cui  all'art.  5,  finalizzate  alla
trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di
lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'art. 3.