Art. 6. Estinzione delle IPAB 1. Le IPAB non operative da almeno due anni o per le quali si esaurito lo spirito delle finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero non siano piu' in grado di perseguire i propri scopi statutari od altra attivita' assistenziale ed educativa e per le quali non sussistano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 5, sono soggette ad estinzione. 2. L'estinzione e' proposta dall'organo di amministrazione dell'istituzione o dal comune in cui l'istituzione ha la propria sede legale; puo', inoltre, essere promossa dalla stessa Giunta regionale sulla base della documentazione agli atti. Il soggetto che propone l'estinzione ne da' contestuale comunicazione agli altri soggetti contemplati dal presente comma. 3. Il provvedimento di estinzione e' adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della proposta ovvero, nel caso di iniziativa della Giunta medesima, dalla completa acquisizione della documentazione necessaria a concludere l'istruttoria relativa al procedimento di estinzione. Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2007. 4. In caso di estinzione la Giunta regionale, nel rispetto dello spirito delle finalita' delle tavole di fondazione, attribuisce il patrimonio dell'istituzione estinta ad altro ente pubblico o, in subordine, a persone giuridiche private senza scopo di lucro con medesime finalita' o, in mancanza al comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio-sanitari o educativi. L'ente o gli enti cosi' individuati subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'istituzione estinta. La Giunta regionale determina altresi', di concerto con i soggetti interessati, l'attribuzione del personale dipendente dell'istituzione estinta ad altre IPAB o ASP operanti nel medesimo ambito territoriale o, in mancanza, all'amministrazione comunale in cui l'ente estinto ha sede legale. 5. Le IPAB che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 non sono sottoposte alla procedura di estinzione se, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a concludere le procedure di fusione di cui all'art. 5, finalizzate alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, nei termini previsti dall'art. 3.